Come abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti articoli, le parti hanno la facoltà di determinare liberamente il contenuto del contratto che andranno a sottoscrivere.
Se però le parti oltrepassano i limiti a loro imposti dall’ordinamento giuridico, allora la sanzione che colpisce il contratto è l’invalidità.
Nell’ambito dell’invalidità dobbiamo distinguere: la nullità, l’annullabilità e l’inefficacia.
Vi è poi un’ulteriore categoria che è quella dell’inesistenza, la quale presuppone una tale mancanza di elementi costitutivi da impedire persino l’identificazione del negozio.
La nullità
Il contratto è nullo quando la mancanza o la grave anomalia di elementi costitutivi comporta un contrasto con valori ritenuti importanti non solo per il singolo, ma per la stessa collettività.
Ai sensi dell’articolo 1418 c.c. il contratto è nullo “quando è contrario alle norme imperative” ; inoltre producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti essenziali indicati nell’articolo 1325 c.c. , la illiceità della causa, la illiceità dei motivi nel caso indicato nell’articolo 1345 c.c. e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346 c.c. .
Il contratto è altresì nullo nei casi stabiliti dalla legge.
Il contratto nullo non produce nessun effetto: è come se le parti non lo avessero mai posto in essere pertanto, qualora ne venga chiesto l’adempimento, ci si potrà rifiutare.
Se invece, nonostante la nullità, il contratto è stato adempiuto, chi ha effettuato la sua prestazione in adempimento di un contratto nullo ha fatto una attribuzione senza causa e perciò può richiedere la restituzione di quanto pagato.
L’azione di nullità è assoluta, cioè può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice il quale non è vincolato dalla domanda di parte.
Ai sensi dell’articolo 1422 c.c. l’azione diretta a far dichiarare la nullità di un contratto non è soggetta a prescrizione.
Annullabilità
L’annullabilità costituisce una anomalia di minore gravità rispetto alla nullità.
Il contrasto con l’ordinamento giuridico è meno profondo: in genere annullabilità deriva dall’inosservanza di regole che, pur dettate dall’interesse generale, mirano a proteggere particolarmente uno dei soggetti contraenti.
Il contratto annullabile produce tutti i suoi effetti ma tali effetti vengono meno se viene proposta, ed accolta dal giudice, l’azione di annullamento.
In base all’articolo 1425 c.c. il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
Come abbiamo già visto incapace legale è il soggetto minorenne oppure maggiorenne che sia stato interdetto.
Per lo stesso articolo è annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428 c.c., il contratto stipulato da persona incapace di intendere e di volere.
Ai sensi dell’articolo 1427 c.c. il contratto è altresì annullabile in presenza di un vizio del consenso, ossia quando il consenso di uno dei contraenti sia viziato in quanto dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.
Ai sensi dell’articolo 1428 c.c. “l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente”.
L’errore per essere essenziale deve avere due caratteristiche; deve essere determinante e deve riguardare uno degli elementi indicati nell’articolo 1429 c.c.
L’azione di annullamento è relativa, cioè spetta soltanto alla parte nel cui interesse l’invalidità è prevista dalla legge.
Non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma deve essere fatta valere dalla parte interessata; il termine di prescrizione è di 5 anni dal giorno in cui è cessata la causa che ha dato origine al vizio.
Gli effetti dell’annullamento hanno efficacia retroattiva, in alcuni casi anche nei confronti di terzi.
L’inefficacia
Il negozio giuridico, anche se valido, potrebbe non produrre i suoi effetti per vari motivi.
Ad esempio è inefficace il contratto sottoposto a condizione sospensiva, finchè la condizione non si è verificata.
In senso lato l’inefficacia è assimilata all’invalidità poiché anche nell’invalidità il contratto non produce effetti (in caso di nullità) o, se li producesse, questi possono venire travolti (in caso di annullabilità).
Meriggi Immobiliare – Vendita Ville in Brianza – Contatti
I nostri uffici si trovano a Monza, zona Parco, all’interno del signorile contesto Parco80
Indirizzo: Via A. Ramazzotti, 24 – 20900 – Monza (MB)
Orari: Dal Lunedì al Venerdì : 09.15 – 19.30 Sabato: 09.15 – 13.00.
È gradito l’appuntamento.
Telefono: (+39) 039.23.08.717
Email: info@meriggi.eu