Dopo aver ampiamente parlato del primo requisito – l’accordo tra le parti – andiamo ora a vedere il secondo elemento essenziale del contratto, ovvero: la causa.
La nozione di causa è uno dei concetti civilistici più controversi.
La dottrina dominante definisce la causa come la funzione economico-giuridica del contratto, ossia lo scopo oggettivo del contratto.
Pertanto nel contratto di compravendita la causa sarà rappresentata dal trasferimento della proprietà del bene contro il corrispettivo del prezzo.
Qualora dunque venga previsto il trasferimento della proprietà di un bene senza determinare un corrispettivo, ecco che il contratto sarà nullo per mancanza di causa.
Mentre la mancanza originaria della causa rende il contratto nullo, se la causa esisteva originariamente ma è venuta a mancare per inadempimento di una delle parti, la quale ad esempio non ha pagato il prezzo pattuito, il contratto non sarà considerato nullo, ma bensì potrà essere risolto.
Ai sensi dell’art. 1343 la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Il negozio giuridico che sia contrario a norme imperative o all’ordine pubblico è definito illegale mentre quello contrario al buon costume si chiama immorale. In tutti questi casi il contratto sarà nullo.
Alla illiceità della causa viene equiparata anche la frode alla legge che si ha quando il contratto, pur rispettando le norme, costituisce un mezzo per eludere l’applicazione di una norma e quindi per raggiungere un risultato praticamente equivalente a quello vietato dalla norma giuridica.
La frode alla legge si distingue dalla frode al fisco che non da luogo a nullità del contratto ma alle sanzioni stabilite dalle leggi fiscali.
Non si deve poi confondere la causa, che come abbiamo visto consiste nello scopo oggettivo del contratto, con i motivi ossia gli scopi soggettivi che le parti intendono perseguire attraverso la conclusione del contratto.
I motivi, essendo scopi puramente soggettivi, sono irrilevanti ai fini della validità del contratto, anche se per il singolo possano essere la ragione essenziale per stipulare l’atto.
Tuttavia questa regola subisce delle eccezioni:
in primo luogo nel caso in cui i motivi siano stati elevati a condizione sospensiva o risolutiva del contratto.
Inoltre i motivi possono assumere rilevanza nel caso di un contratto illecito, ovvero quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
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