Ci eravamo lasciati nel post del 18 di marzo con la promessa di andare a vedere quali fossero gli elementi essenziali del contratto, ovvero quegli elementi senza i quali il contratto stesso sarebbe nullo.
Secondo l’ art. 1325 del c.c. i requisiti del contratto sono i seguenti:
– L’accordo tra le parti
– La causa
– L’oggetto
– La forma (quando prescritta dalla legge sotto pena di nullità)
Andiamo ad analizzarli, partendo dal primo requisito.
L’accordo tra le parti
E’ necessario accertare quando sussiste l’accordo delle parti, ossia quando il contratto può considerarsi concluso e quindi vincolante per i contraenti.
L’art. 1326 c.c. afferma che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Perciò vediamo che, ai fini della formazione della volontà contrattuale, sono necessari due atti giuridici specifici: la proposta e l’accettazione.
Atti giuridici a cui corrispondono due soggetti definiti, il proponente (c.d. promittente) e l’accettante (c.d. promissario).
La proposta e l’accettazione sono due tipici atti unilaterali recettizi, ossia sono dichiarazioni che provengono da una sola parte e che per produrre i loro effetti devono essere portati a conoscenza dell’altra parte.
A tal proposito l’art. 1334 c.c. afferma che “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
In una ipotesi del genere ci potrebbe essere un comportamento fraudolento da parte dell’altro contraente il quale, se non avesse più l’interesse a concludere il contratto, potrebbe sempre dire di non aver avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
Per tale motivo la legge interviene con la “presunzione di conoscenza”.
L’art. 1335 c.c. prevede che “la proposta, l’accettazione e ogni altra dichiarazione diretta ad una persona determinata, si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Naturalmente prima di giungere alla stipulazione del contratto spesso è necessario un periodo di trattative durante il quale le parti valutano la reciproca convenienza dell’affare.
Durante questo periodo di trattative le parti sono libere di concludere o meno il contratto tuttavia devono comportarsi secondo buona fede in base a quanto prevede l’art. 1337 c.c.; in caso contrario potrebbero incorrere in un particolare tipo di responsabilità che viene definita “responsabilità precontrattuale”.
In particolare viola l’obbligo di comportarsi secondo buona fede la parte che, avendo la trattativa raggiunto un punto tale da determinare un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, le interrompa senza un giustificato motivo.
In questo caso sarà tenuto a risarcire, in favore dell’altra parte, le spese che questa abbia affrontato facendo affidamento sulla futura conclusione del contratto.
Inoltre, in base all’art. 1338 c.c., la parte che conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne avesse dato notizia all’altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Si può quindi vedere che esiste uno specifico onere delle parti di informare l’altro contraente sull’eventuale esistenza di cause di invalidità.
Tornando ora al momento della conclusione del contratto, possiamo dire che sia la proposta che l’accettazione possono essere revocate.
L’art. 1328 c.c. dice che “la proposta può essere revocata finché il contratto non si è concluso”; il secondo comma dello stesso articolo prevede poi che “l’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione stessa” e cioè prima che il contratto sia concluso.
La proposta, tuttavia, può essere irrevocabile. In questo caso, ai sensi dell’art. 1329 c.c. , la revoca sarebbe senza effetto.
Questo avviene, per esempio, quando il proponente vuole concedere alla controparte uno spazio di tempo durante il quale possa valutare la convenienza o meno dell’affare senza timore che nel frattempo l’offerta sia revocata.
Chiarito l’aspetto che riguardava l’accordo tra le parti, nel prossimo appuntamento andremo a parlare del secondo elemento essenziale: la causa.
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