
Dopo aver scritto del diritto alla provvigione del mediatore approfondiamo oggi un nuovo argomento: Il mandato.
Il Mandato
Come prevede l’articolo 1703 del c.c. il mandato è “il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” (per esempio alienare o acquistare un bene, assumere obbligazioni, etc.) .
Si suole dire che il mandatario è tenuto a cooperare con il mandante al raggiungimento di un risultato che, in maniera immediata, si riversa nella sfera giuridica del mandante.
L’Autonomia dell’attività a cui il mandatario è tenuto verso il mandante vale a distinguere lo schema legale del mandato dal contratto di lavoro subordinato.
Il lavoro subordinato, sempre caratterizzato dall’onerosità, ha per oggetto la prestazione di un’attività non giuridica ed in particolare di un lavoro intellettuale o manuale “alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art. 2094 c.c.), mentre invece la prestazione del mandatario, anche a prescindere dalla specifica giuridicità del suo oggetto, si modella bensì di norma sulle istruzioni impartite dal mandante, ma non presuppone un vero e proprio vincolo di subordinazione o di dipendenza; anzi è un’attività autonoma e, per tale aspetto soltanto, presenta una lontana affinità con lo schema del contratto d’opera.
Tuttavia, la natura di attività di cooperazione a cui il mandatario è tenuto verso il mandante vale a distinguere lo schema legale del mandato dal contratto d’opera.
Il contratto d’opera, che a differenza del mandato ha sempre carattere oneroso, ha per oggetto il compimento di una opera o di un servizio non meglio qualificato (art. 2222 c.c.), ma certamente di tipo non giuridico (intellettuale o tecnico o materiale: si pensi al contratto d’opera stipulato con un professionista per ricevere assistenza legale oppure medica), mentre la prestazione del mandatario è definita puntualmente in funzione della natura giuridica dell’atto o degli atti che egli deve porre in essere.
Il contratto di mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.).
Ciò significa che il mandatario può essere obbligato senza corrispettivo solo se vi sia stato un accordo in tal senso.
In mancanza, il mandatario ha diritto ad un compenso per la sua attività.
La misura del compenso è determinata: in conformità delle pattuizioni intervenute tra le parti; in subordine in conformità delle tariffe professionali o degli usi; in ultima istanza dal giudice.
La distinzione fra mandato oneroso e mandato gratuito ha rilievo, sia con riferimento alla struttura dell’atto (che solo nel primo caso si presenta come un contratto con prestazioni corrispettive); sia con riferimento, come vedremo, ai diversi criteri di valutazione di responsabilità del mandatario a titolo gratuito.
Mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza.
La disciplina degli articoli 1703-1730 c.c. si riferisce integralmente alla regolamentazione del contratto di mandato quale risulta dalla definizione dell’articolo 1703 c.c. ossia quale contratto contraddistinto in maniera necessaria, ma anche sufficiente, dall’obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altro contraente (senza riferimento cioè ad un eventuale obbligo di agire anche in nome dell’altro contraente).
Come è noto, l’obbligo di agire per conto del mandante, da vita ad una situazione che suole essere definita come mandato senza rappresentanza mentre invece l’obbligo di agire anche in nome del mandante da vita ad una situazione che si definisce come mandato con rappresentanza.
Il primo caso nasce con effetto naturale della stipulazione del contratto di mandato in quanto tale.
Il secondo caso invece non è la conseguenza automatica della stipulazione del contratto, ma richiede una specifica manifestazione di volontà che si aggiunge al normale schema del contratto: tale manifestazione di volontà consiste nel conferimento della procura.
Nel prossimo articolo dedicato al contratto vedremo quindi gli effetti che si producono nelle due ipotesi distinte.
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