Torniamo a parlare del contratto.
Nel nostro precedente articolo ci eravamo lasciati con la promessa di approfondire l’argomento legato al diritto della provvigione del mediatore.
Il diritto alla provvigione, dicevamo, nasce con la conclusione di un affare dove, per conclusione di un affare, si deve intendere:
Il compimento di un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto ad agire in giudizio per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno.
Per conclusione dell’affare si intende poi la stipulazione di un atto efficace, sia pure in maniera provvisoria, perciò, come prevede l’ articolo 1757 del c.c. , se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se invece il contratto è sottoposto a condizione risolutiva il diritto alla provvigione non viene meno con il verificarsi della condizione.
Il diritto del mediatore alla provvigione permane anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, a meno che il mediatore non conoscesse la causa di invalidità.
Il diritto del credito del mediatore, relativo alla provvigione, si dirige nei confronti di tutte le parti che hanno concluso l’affare, anche se il rapporto è nato per iniziativa di una di esse o per iniziativa del solo mediatore.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1755 c.c. la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, è determinata dal giudice secondo equità.
Tale norma è stata però integrata dall’articolo 6 delle legge 39/1989 che ha sottratto alla competenza del giudice ordinario la determinazione della provvigione, attribuendola alle giunte camerali.
Per avere diritto alla provvigione spetta al mediatore, in caso di controversia, dimostrare:
a) Che l’affare si sia concluso
b) Che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nesso di casualità
L’obbligazione di pagare la provvigione è posta a carico di tutte le parti del contratto mediato, ma non può essere considerata un’obbligazione solidale.
E’ possibile che una delle parti sia esonerata dall’obbligo di pagamento della provvigione.
Nel caso in cui l’affare si concluda le spese sostenute dal mediatore durante l’esecuzione del suo incarico sono comprese nella provvigione.
Se l’affare non si è concluso la legge prevede che il diritto al rimborso spese sussista nei confronti della persona per incarico della quale le spese sono state eseguite (articolo 1756 c.c.).
Il mediatore ha il dovere dell’imparzialità; egli non può curare gli interessi di una sola delle parti e pertanto non può esserne il mandatario e quindi rappresentarla nella stipulazione del contratto.
Tuttavia, una volta che questo sia concluso, il dovere di imparzialità viene meno e quindi il mediatore può, nella fase esecutiva, rappresentare una delle parti del contratto concluso con il suo intervento (articolo 1761 c.c.) .
Il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno dal giorno in cui è sorto il diritto (articolo 2950 c.c.) .
Il termine annuale di prescrizione inizia a decorrere dalla conclusione dell’affare, o dal verificarsi della condizione a cui sia eventualmente sottoposto il contratto concluso per effetto della mediazione.
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