Il contratto – Parte 17
Ci eravamo lasciati a fine maggio scorso con l’articolo in cui affrontavamo le cautele nella vendita immobiliare.
Oggi entriamo in nuovo argomento che ci riguarda molto da vicino, ovvero la mediazione.
La mediazione
Il Codice civile non da una definizione della mediazione quale contratto, si limita a fornire la mozione di mediatore.
L’articolo 1754 del c.c. definisce mediatore “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
La scelta del legislatore non è casuale, infatti la teoria secondo cui alla base della mediazione vi è un contratto è fortemente discussa.
La disputa è sorta per il fatto che non sempre il rapporto di mediazione nasce sulla base di un incarico che una delle parti, o entrambe, affidano ad un terzo.
Spesso l’iniziativa è del mediatore stesso che mette in relazione due o più parti le quali di fatto si avvalgono, nella stipulazione del contratto, della intermediazione del terzo.
L’aspetto tipico della mediazione suole essere ravvisato nell’imparzialità dell’opera del mediatore.
Si deve piuttosto parlare di una indipendenza dell’opera del mediatore e, in questo senso, la mediazione non può essere confusa con il mandato.
Nel mandato l’elemento qualificante è dato dall’esistenza di un rapporto gestorio, ossi dal fatto che il mandatario si obbliga a compiere un’attività giuridica nell’interesse di una delle parti.
Nella mediazione invece il soggetto, da un lato, si limita a porre in relazione le parti (senza prendere parte alla stipulazione degli atti conseguenti), dall’altro lato agisce in maniera autonoma senza assumere alcun obbligo giuridico.
Il compenso che spetta al mediatore in caso un affare si concluda grazie al suo intervento è la provvigione.
La provvigione
In base all’articolo 1755 c.c. il diritto del mediatore di ricevere la provvigione è subordinato alla conclusione dell’affare.
La giurisprudenza ha chiarito che, per conclusione dell’affare, deve intendersi il compimento di un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto ad agire in giudizio per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno.
Per tanto la conclusione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto (Cassazione 09/04/1984 n. 2277).
Nel prossimo post dedicato al contratto andremo quindi ad approfondire l’argomento provvigione.
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