Per parlare dei contratti tipici, ossia dei contratti espressamente previsti dal codice civile, dobbiamo innanzitutto fare una distinzione tra contratti reali e contratti consensuali.
I contratti reali, come ad esempio il mutuo, si perfezionano con la consegna della cosa; soltanto in quel momento nascerà l’obbligo per il mutuatario di restituire la cosa ricevuta.
I contratti consensuali, come per esempio la vendita, si perfezionano per effetto del semplice consenso delle parti legittimamente manifestato.
La vendita
Ai sensi dell’articolo 1470 c.c. la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, dietro il corrispettivo di un prezzo.
La vendita normalmente è un contratto consensuale ad efficacia reale ossia l’effetto di trasferimento della proprietà del bene si produce in virtù della semplice manifestazione di consenso delle parti.
Per quanto riguarda la forma da usare nel contratto di vendita dobbiamo dire che non è prevista, in generale, una forma specifica.
La forma scritta è prevista a pena di nullità dall’articolo 1350 c.c. soltanto in funzione della natura immobiliare dell’oggetto.
Nei contratti di durata, ossia nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche dopo che ha avuto inizio l’esecuzione, ma in questo caso il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione art. 1373 c.c. – comma 2).
Gli effetti del contratto tra le parti corrispondono in linea di principio al contenuto dei loro accordi.
Però per determinare gli effetti del contratto non si può tener conto solo delle clausole pattuite dalle parti, bisogna tener conto anche di quanto prevede la legge.
In base all’art. 1374 c.c. “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza, secondo gli usi e l’equità”.
Ma la legge interviene non soltanto con funzione integratrice della volontà privata, bensì anche con funzione imperativa e, quindi, sostituendosi ad essa.
A questo proposito l’art. 1339 c.c. prevede l’inserzione automatica di clausole anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti.
Gli effetti del contratto sono limitati alle parti, esso non produce effetto nei confronti dei terzi, perciò se io promettessi il fatto di un terzo, dovrò poi risarcire il danno se il terzo fosse inadempiente (art. 1381 c.c.) .
Obbligazioni principali del venditore
Ai sensi dell’articolo 1476 c.c. gli obblighi che il venditore si assume con la stipulazione di un contratto di vendita sono:
– quello di consegnare la cosa al compratore
– quello di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto (questo avviene nei casi in cui la vendita ha efficacia obbligatoria anziché reale)
– quello di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa
Nel prossimo articolo andremo avanti nel nostro percorso approfondendo la garanzia per l’evizione.
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