Per continuare con la serie di articoli legati all’area giuridica iniziata quasi un anno fa, parliamo oggi della cessione del contratto.
La cessione del contratto
Essa avviene con il subentro di un nuovo soggetto nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno dei contraenti originari, dando così vita ad una funzione economica importante qual è quella di eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto.
Come precisa l’articolo 1406 c.c. può essere ceduto un contratto con prestazioni corrispettive, in quanto solo rispetto a questo contratto si può avere il trasferimento di un complesso unitario costituito dai diritti ed obblighi della parte cedente.
E’ necessario poi che tali prestazioni corrispettive non siano ancora state eseguite: infatti nel caso in cui una parte avesse già eseguito la propria prestazione, la cessione che essa dovesse effettuare, sarebbe in realtà nient’altro che la cessione del credito vantato nei confronti della controparte.
Poiché con la cessione si trasferisce ad un estraneo la qualità di contraente, la legge richiede che la controparte vi consenta.
Nell’ambito della cessione del contratto possiamo individuare tre soggetti: il cedente, il cessionario (colui che subentra) ed il contraente ceduto.
Nel momento in cui la cessione diventa efficace verso il contraente ceduto, il cedente è liberato dalle obbligazioni che il contratto gli imponeva verso il contraente ceduto (non serve un’espressa dichiarazione di liberazione del cedente).
Occorre invece una riserva espressa perché, nonostante il consenso alla cessione, la liberazione non avvenga; in questo caso il cedente rimane vincolato con il cessionario, nell’ipotesi in cui costui non adempia alle obbligazioni assunte.
Effetti del contratto
Nel momento in cui il contratto si è perfezionato, le parti sono obbligate ad osservarlo.
Secondo l’articolo 1372 c.c. “il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.
Dunque il contratto può essere sciolto solo se vi è l’accordo delle parti; non è possibile quindi una decisione unilaterale di sciogliere il contratto medesimo.
Tuttavia un diritto di recesso convenzionale (cioè pattuito tra le parti) può essere previsto a favore di una o di entrambe le parti, ma in questo caso la facoltà di recesso deve essere esercitata prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto (articolo 1373 c.c., comma 1).
Spesso un diritto di recesso è attribuito ad una parte a fronte di un corrispettivo, cioè una somma di denaro che è già stata consegnata al momento della conclusione del contratto in funzione di anticipo in conto prezzo (questa è, come abbiamo già visto la caparra penitenziale), ovvero che il recedente si è impegnato a consegnare qualora intenda recedere (questa invece è la multa penitenziale).
Nei contratti di durata, ossia nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche dopo che ha avuto inizio l’esecuzione, ma in questo caso il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (articolo 1373 c.c., comma 2).
Gli effetti del contratto tra le parti corrispondono, in linea di principio, al contenuto dei loro accordi.
Però per determinare gli effetti del contratto non si può tener conto solo delle clausole pattuite dalle parti, bisogna tener conto anche di cosa prevede la legge.
In base all’articolo 1374 c.c. “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”.
Ma la legge interviene non soltanto con funzione integratrice della volontà privata, bensì anche con funzione imperativa, annullando ogni contrario patto dei privati e quindi sostituendosi ad esso.
A questo proposito l’articolo 1339 c.c. prevede l’inserimento automatica di clausole, anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti.
Gli effetti del contratto sono limitati alle parti, esso non produce effetto nei confronti dei terzi, perciò nel caso in cui io prometto il fatto di un terzo, dovrò poi risarcire il danno se il terzo non adempie.
Detto questo, nel prossimo articolo andremo a parlare dei “contratti tipici”.
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